Acronimo
Strumento per la stabilità e la pace
Anno di fine
2020

Di cosa si occupa

Strumento per la stabilità e la pace
Programma che sostiene le politiche esterne dell'UE con l’intento di incrementare l'efficacia e la coerenza delle azioni dell'UE nella risposta alle crisi, nella prevenzione dei conflitti, nella costruzione della pace, nella preparazione alle crisi e nel far fronte a minacce globali e transregionali.

Subentra allo Strumento di Stabilità in vigore fino al 2013.
 

La partecipazione al programma è aperta a tutti i Paesi.

 

Obiettivo

a) in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi: contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche e delle azioni esterne dell'UE;

b) contribuire a prevenire i conflitti e ad assicurare la capacità e la preparazione per far fronte a situazioni di pre e post crisi e costruire la pace;

c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali alla pace, alla sicurezza internazionale e alla stabilità.

Cosa finanzia

Il programma fornisce assistenza tecnica e finanziaria nel quadro delle seguenti linee d’azione:
1. Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti
Può essere fornita in risposta alle seguenti condizioni straordinarie e impreviste: situazioni di urgenza, crisi o al delinearsi di una crisi, situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità; situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il Paese terzo interessato. Può anche rappresentare una risposta a situazioni in cui l'UE ha invocato le clausole sugli elementi essenziali di accordi internazionali, per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i Paesi terzi.

L'assistenza tecnica e finanziaria può fornire sostegno alle seguenti attività:
a) iniziative intraprese dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e della società civile per promuovere un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione sotto forma di assistenza tecnica e logistica;
b) attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto;
c) creazione e funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;
d) sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne al loro interno; sviluppo di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza; misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;
e) aiuto a tribunali penali internazionali e tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello stato di diritto;
f) misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base e altre misure volte a rilanciare l'economia, creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;
g) misure riguardanti gli aspetti civili della smobilitazione e del reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile e il loro eventuale rimpatrio; misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;
h) misure tese a attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;
i) misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'UE, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;
j) misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'UE, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e relativo accesso;
k) misure volte ad assicurare che le esigenze specifiche di donne e bambini siano adeguatamente soddisfatte  anche in situazioni di crisi e di conflitto (compresa la loro esposizione a violenze di genere);
l) riabilitazione e reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;
m) misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto e dei relativi strumenti internazionali;
n) misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;
o) misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi (incluse le iniziative di pacificazione);
p) misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;
q) misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo che rappresentano una minaccia per la stabilità e per la salute pubblica connesse a pandemie, in mancanza dell'assistenza dell'UE nel settore umanitario e della protezione civile o in aggiunta a essa.

2. Assistenza per la prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e preparazione alle crisi
Assistenza tecnica e finanziaria a sostegno di misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'UE e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre e post conflitto, in stretto coordinamento con l’ONU e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e della società civile. In particolare saranno sostenute misure volte a:
a) promuovere l'allarme rapido e un'analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'ambito del processo decisionale e dell'attuazione delle politiche;
b) favorire e sviluppare capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, con particolare riferimento alle tensioni intracomunitarie emergenti;
c) rafforzare le capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione;
d) migliorare la ripresa post-conflitto e la ripresa post-catastrofe con effetti sulla situazione politica e di sicurezza;
e) frenare l'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostenere il rispetto, da parte degli interessati, di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley, in particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli interni efficienti sulla produzione e lo scambio di risorse naturali.

Misure sostenute: trasferimento di know-how, scambio di informazioni e di migliori prassi, valutazione dei rischi o delle minacce, ricerca e analisi, sistemi di allarme rapido, formazione e fornitura di servizi; tali misure contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione delle pace. Possono essere sostenute anche misure di assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.

3. Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al loro delinearsi
3.1. Minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture critiche e alla salute pubblica;
Saranno sostenute misure volte a:
a) rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata (compresa la cibercriminalità) e a tutte le forme di traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti;
b) fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, della gestione e distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche. Queste misure pongono l'accento in particolare sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali in materia di sensibilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione alle emergenze, allerta e gestione delle conseguenze;
c) garantire una risposta adeguata alle principali minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale;
d) far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza.

Priorità: cooperazione transregionale che coinvolge due o più Paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli Paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o sub regionali.

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, sono prioritarie le misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento.

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, è data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno.

3.2. Attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale, legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, e preparazione a essi
Saranno sostenute misure volte a:
a) promuovere attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa;
b) potenziare le prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;
c) favorire, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'UE, la creazione di infrastrutture civili e i pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;
d) rafforzare la capacità delle autorità civili competenti che partecipano allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);
e) sviluppare il quadro giuridico e le capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione regionale;
f) sviluppare efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.
Relativamente alle misure di cui alle lettere b) e d), saranno prioritarie le regioni/paesi in cui esistono ancora scorte dei materiali/agenti in oggetto e dove esiste il rischio di loro proliferazione.

4. Sviluppo delle capacità degli attori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo (aggiunto dal regolamento (UE) 2017/2306)
L’assistenza è finalizzata a potenziare le capacità degli attori del settore militare nei paesi partner, in alcune circostanze eccezionali, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare l’assistenza può comprendere l’offerta di  programmi di potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo (ad esempio: misure di formazione, tutoraggi e consulenze), la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.

Questa assistenza è fornita unicamente se si verificano le seguenti circostanze:
a) se le esigenze non possono essere soddisfatte adeguatamente mediante il ricorso ad attori non militari ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte,
b) se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli attori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.

Chi può partecipare

Paesi terzi, organizzazioni regionali e internazionali, attori non statali e attori della società civile, categoria quest’ultima che comprende: ONG, organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone, gruppi di cittadini e associazioni professionali locali, cooperative, sindacati, organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, associazioni di consumatori, associazioni di donne e giovani, organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, università, chiese e associazioni e comunità religiose, mass media, e tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne dell’UE.

Entità del finanziamento

2.338.719.000 eur + 100.000.000 euro per la realizzazione della linea d’azione 4 (ex Regolamento UE 2017/2306)

Come accedere al finanziamento

L’assistenza del programma è attuata tramite misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali, programmi d’azione annuali, singole misure, misure speciali e misure di sostegno.
 

Le misure di assistenza straordinaria possono avere una durata massima prevista di 18 mesi, più una proroga di ulteriori 6 mesi per un massimo di 2 volte (la durata massima totale non può superare i 30 mesi) in caso di intralci oggettivi alla loro esecuzione, e a condizione che il costo delle misure non aumenti; in caso di crisi e conflitti protratti la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, della durata massima di 18 mesi. I programmi di intervento transitori si basano sulle misure di assistenza straordinaria.

L’attuazione dell’assistenza i basa sui documenti di strategia tematici che forniscono un quadro per la cooperazione tra l`UE e i paesi o le regioni partner interessati; tali documenti si basano su un dialogo tra l`UE (o eventualmente gli Stati membri coinvolti) e i paesi/le regioni partner interessate con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali
Ogni documento di strategia tematico è accompagnato da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari, gli obiettivi specifici, i risultati previsti e il calendario dell`assistenza.
I programmi indicativi pluriennali fissano le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun programma tenendo conto delle esigenze e delle difficoltà specifiche dei paesi o delle regioni partner interessati.

Contenuto creato il 28/05/2014(Ultimo aggiornamento: 15/12/2017)