IL COMITATO DELLE REGIONI
Il Comitato delle Regioni (CdR) è, nel quadro istituzionale dell’Unione europea, l’organo di più recente costituzione. Esso è stato, infatti, istituito dal Trattato di Maastricht e la sua creazione riflette la volontà degli Stati membri e dell’Unione di rispettare le identità e le prerogative degli enti regionali e locali e di coinvolgerli nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche comunitarie. Con l’istituzione del CdR, per la prima volta nella storia dell’Unione, si è previsto che rappresentanti delle collettività locali e regionali, ovvero il livello di governo più vicino ai cittadini, possano partecipare attivamente al processo di elaborazione delle politiche e della legislazione comunitaria e alla loro attuazione. In questo senso, il CdR riveste un ruolo di primaria importanza in due direzioni: in primo luogo, esso interviene nel processo decisionale dell’UE con funzioni consultive nei riguardi delle tre principali istituzioni comunitarie (Commissione, Consiglio e Parlamento), in secondo luogo, esso si adopera per avvicinare l’Unione ai suoi cittadini.
Ruolo e funzioni
La partecipazione del CdR al processo decisionale dell’UE in qualità di organo consultivo è espressamente disciplinata dai Trattati, i quali stabiliscono che la consultazione del Comitato è obbligatoria qualora Commissione e Consiglio debbano deliberare su materie che interessano la realtà locale e regionale. Il Trattato di Maastricht ha inizialmente previsto i seguenti settori di consultazione obbligatoria: coesione economica e sociale, reti transeuropee, sanità pubblica, istruzione e cultura. Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, ha poi esteso la consultazione obbligatoria ad altri cinque settori, ovvero la politica dell’occupazione, la politica sociale, l’ambiente, la formazione professionale e i trasporti, e ha stabilito anche per il Parlamento europeo la possibilità di consultare preliminarmente il CdR.
Al di là degli ambiti di consultazione obbligatoria, le istituzioni comunitarie possono comunque consultare il CdR tutte le volte che lo ritengano opportuno (consultazione facoltativa), così come il Comitato stesso può, di propria iniziativa, formulare pareri su proposte legislative di specifico interesse per le collettività locali e regionali.
La consultazione del CdR si concretizza nell’emanazione di un parere che, pur non essendo vincolante, fornisce contributi tecnici di grande utilità, in grado di arricchire e influenzare il processo decisionale.
Se la partecipazione al processo decisionale costituisce la parte più visibile dell’azione del CdR, non di minore importanza è il suo impegno per avvicinare l’Unione ai suoi cittadini. I membri del Comitato provengono dai livelli di governo più vicini al cittadino. Ciò significa che essi sono in grado, da un lato, di fungere da portavoce, fornendo alle collettività che rappresentano, e dunque ai cittadini dei propri Paesi, informazioni sull’attività dell’Unione; dall’altro, di portare le esigenze di quelle collettività all’interno del processo decisionale comunitario, in occasione delle riunioni del CdR a Bruxelles.
Considerando che la maggior parte della legislazione comunitaria viene applicata a livello locale o regionale, si comprende dunque facilmente quanto sia rilevante il ruolo di un organo istituzionale che consente di “far sentire la voce” degli enti locali e regionali su questioni che influenzano direttamente la vita quotidiana dei cittadini.
Composizione
Il Comitato delle Regioni è composto da 317 membri e altrettanti supplenti, nominati dal Consiglio su proposta dei rispettivi Stati di appartenenza, per un periodo di 4 anni. Secondo quanto stabilito nel Trattato di Nizza (entrato in vigore il 1° febbraio 2003) ed in vista di nuovi allargamenti, il numero massimo di membri del Comitato non potrà essere superiore a 350.
Il Trattato di Nizza ha inoltre introdotto alcune modifiche per quanto riguarda le condizioni e le modalità di nomina dei membri: ha precisato che essi devono essere titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, oppure essere politicamente responsabili verso un’assemblea eletta, e ha disposto che la nomina ad opera del Consiglio avvenga con voto a maggioranza qualificata e non più all’unanimità. Inoltre, il mandato dei membri può essere rinnovato, ma cessa automaticamente allo scadere del mandato elettorale che costituisce la condizione per la nomina al CdR.
I membri del CdR provengono, dunque, dai livelli di governo più vicini al cittadino e si tratta sostanzialmente di Presidenti di Regione o di Provincia, Sindaci, Presidenti di Consigli comunali o regionali.
Ciascun Stato membro ricopre un certo numero di seggi all’interno del CdR, secondo la seguente ripartizione:
- Germania, Francia, Italia, Regno Unito: 24
- Spagna, Polonia: 21
- Austria, Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Repubblica Ceca, Ungheria:12
- Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania, Slovacchia: 9
- Estonia, Lettonia, Slovenia: 7
- Lussemburgo, Cipro: 6
- Malta: 5
Ricordiamo qui di seguito i 24 membri appartenenti alla delegazione italiana, ai quali corrispondono altrettanti supplenti:
- Bassolino Antonio (Presidente Regione Campania)
- Borghi Enrico (Consigliere Comunale Comune Vogona (VB))
- Caveri Luciano (Assessore Regione Valle d’Aosta)
- Crocetto Francesco (Consigliere Provincia Potenza)
- Cuffaro Salvatore (Presidente Regione Sicilia)
- D’Ambrosio Vito (Presidente Regione Marche)
- Durnwalder Luis (Presidente Provincia Bolzano)
- Errani Vasco (Presidente Regione Emilia-Romagna)
- Fitto Raffaele (Presidente Regione Puglia)
- Fontanelli Paolo (Sindaco Comune Pisa)
- Formigoni Roberto (Presidente Regione Lombardia)
- Gabbianelli Giancarlo (Sindaco di Viterbo)
- Galan Giancarlo (Presidente Regione Veneto)
- Gottardo Isidoro (Consigliere Regione FVG)
- Lorenzetti Maria Rita (Presidente Regione Umbria)
- Marmo Roberto (Presidente Provincia Asti)
- Martini Claudio (Presidente Regione Toscana)
- Marziano Bruno (Presidente Provincia Siracusa)
- Masini Sonia (Presidente Provincia Reggio Emilia)
- Milana Guido (Consigliere Provincia Roma)
- Pella Roberto (Consigliere Comune Cossato)
- Pericu Giuseppe (Sindaco Comune Genova)
- Soru Renato (Presidente Regione Sardegna)
- Storace Francesco (Presidente Regione Lazio)
Organizzazione dei lavori
L’attività consultiva del CdR viene svolta attraverso 6 Commissioni specializzate, composte da membri del Comitato stesso. A seconda del settore di intervento si distinguono: Commissione Politica di coesione territoriale (COTER), Commissione Politica economica e sociale (ECOS), Commissione Sviluppo sostenibile (DEVE), Commissione Cultura e Istruzione (EDUC), Commissione Affari costituzionali e governance europea (CONST) e Commissione Relazioni esterne (RELEX).
Le Commissioni hanno il compito di esaminare in dettaglio le proposte legislative della Commissione sulle quali il Comitato viene consultato, e di elaborare progetti di parere da sottoporre all’approvazione dell’intera assemblea durante una delle 5 sessioni plenarie che si svolgono ogni anno. Qualora un progetto di parere venga approvato, esso viene adottato come parere del Comitato e trasmesso alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio.
Il lavoro del CdR e delle sue Commissioni viene organizzato e coordinato da un Ufficio di presidenza, eletto per un mandato di 2 anni.
Sviluppi futuri
La Costituzione europea non ha apportato molti cambiamenti per il CdR. Esso rimane un organo consultivo (art I-32) e il suo rango non viene elevato a quello di istituzione europea. Cambia invece la durata del suo mandato. Secondo quanto stabilito nell’articolo III-386, il mandato del CdR avrà una durata di 5 anni, e sarà quindi allineato a quello della legislatura del Parlamento europeo. Inoltre, la composizione dell’organo non viene più fissata a livello di Trattato, ma sarà determinata da una decisione europea del Consiglio.
Link utili
Sito ufficiale