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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Nel quadro istituzionale comunitario, il Consiglio è l'organo legislativo dell'Unione.
Esso rappresenta i governi degli Stati membri ed è composto da 1 rappresentante per Stato, scelto a livello ministeriale e abilitato ad impegnare il proprio Governo. Attualmente il Consiglio è costituito da 25 membri, tanti quanti sono gli Stati dell'Unione europea.
Il Consiglio è un organo a composizione variabile, ossia si riunisce in formazioni diverse a seconda delle materie su cui deve deliberare. Se, per esempio, le questioni poste all'ordine del giorno riguardano tematiche ambientali, alle riunioni parteciperà il ministro dell'Ambiente di ciascun Paese dell'UE e si parla di “Consiglio Ambiente”. Nella prassi si distinguono 9 diverse configurazioni del Consiglio, in funzione del settore di competenza: Affari generali e relazioni esterne; Economia e finanza (ECOFIN); Giustizia e affari interni; Occupazione, politica sociale, salute e consumatori; Competitività; Trasporti, telecomunicazioni ed energia; Agricoltura e pesca; Ambiente; Istruzione, gioventù e cultura.
Il Consiglio è presieduto a turno, per un periodo di 6 mesi, da ciascuno degli Stati membri, secondo un ordine di avvicendamento stabilito dal Consiglio stesso e basato sul principio dell'alternanza tra grandi e piccoli Stati. Il cambio di presidenza avviene ogni anno al 1° gennaio e al 1° luglio. Attualmente il turno di presidenza spetta al Regno Unito con Mr. Tony Blair. È compito della presidenza, assistita da un Segretariato generale, fornire un orientamento alle attività del Consiglio, convocando e organizzando le sue riunioni, promuovendo le decisioni legislative e politiche e negoziando compromessi tra i diversi Stati. Inoltre, il turno di presidenza riveste una notevole importanza politica per lo Stato in carica, in quanto esso viene ad assumere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale, il che consente anche ai piccoli Stati di misurarsi con i grandi e quindi di affermarsi nella politica europea.
La sede del Consiglio è a Bruxelles.

Funzioni e metodo di lavoro
Secondo quando disposto dal Trattato CE, le principali funzioni attribuite al Consiglio sono le seguenti:
- Adottare gli atti normativi proposti dalla Commissione
Attualmente la maggior parte della legislazione dell'UE viene adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo, poiché per legiferare su gran parte delle materie comunitarie si ricorre alla procedura cd. di codecisione in virtù della quale Consiglio e Parlamento europeo condividono il potere legislativo.
- Coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri
Gli Stati dell'Unione si sono accordati per una politica economica europea basata sul coordinamento tra le politiche economiche nazionali, che viene realizzato dai ministri dell'economia e della finanza riuniti nel Consiglio Economia e finanza ("ECOFIN").
- Concludere gli accordi internazionali tra l'UE e uno o più Paesi terzi o organizzazioni internazionali, negoziati dalla Commissione.
- Approvare il bilancio annuale dell'UE assieme al Parlamento europeo.
Inoltre, sulla base del Trattato UE, il Consiglio contribuisce alla definizione e attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione (PESC), secondo gli orientamenti del Consiglio europeo; provvede altresì al coordinamento della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Tuttavia, in questi due settori gli Stati membri non hanno delegato i poteri decisionali alle istituzioni dell'UE, ma procedono nel quadro di una cooperazione fra Stati; il Consiglio diviene la “sede” di tale cooperazione intergovernativa.
I lavori del Consiglio sono preparati dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER), che si riunisce settimanalmente a Bruxelles ed è costituito dalle rappresentanze diplomatiche di ciascuno Stato membro. Per facilitare e accelerare il processo decisionale del Consiglio, il Comitato si avvale delle competenze di circa 250 comitati e gruppi di lavoro settoriali, costituiti da esperti dei governi nazionali, che preparano a livello tecnico le questioni su cui il Consiglio dovrà deliberare. Di norma, le riunioni del Consiglio non sono pubbliche, fanno eccezione le riunioni nelle quali la presidenza presenta il suo programma di lavoro semestrale e la Commissione il suo programma annuale. Le deliberazioni del Consiglio riflettono sia gli interessi degli Stati membri che gli obiettivi e le necessità dell'Unione nel suo insieme.

Sistema di voto
Le deliberazioni del Consiglio avvengono mediante votazione e, sulla base dei Trattati, le procedure di votazione si differenziano a seconda della materia in discussione. La votazione all'unanimità, che in passato costituiva la regola per le deliberazioni del Consiglio, è stata nel tempo limitata dai Trattati a settori particolarmente delicati (ad es. PESC, cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, armonizzazione fiscale). In seguito, soprattutto per ovviare al rischio di paralisi decisionale dovuto all’aumento del numero di Stati membri, la procedura più comune per l'adozione di un atto è divenuta quella della maggioranza qualificata, per la quale le votazioni sono assunte col c.d. "sistema del voto ponderato" che attribuisce a ciascuno Stato un numero di voti proporzionale alla sua importanza economica e demografica nell'ambito dell'UE.
A partire dal 1 novembre 2004 la distribuzione dei voti per Stato membro è stata così decisa: 29 voti a Italia, Germania, Francia e Inghilterra; 27 voti a Spagna e Polonia; 13 voti a Olanda; 12 voti a Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria e Portogallo; 10 voti a Austria e Svezia; 7 voti a Danimarca, Irlanda, Lituania, Repubblica slovacca e Finlandia; 4 voti a Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia; 3 voti a Malta, per un totale di 321 voti. La maggioranza qualificata viene raggiunta se sono soddisfatte due condizioni: se c’è l’approvazione da parte della maggioranza degli Stati membri (o dei 2/3 a seconda dei casi); se vengono espressi almeno 232 voti a favore su 321, pari al 72,3% del totale dei voti. Inoltre, ogni Stato membro può chiedere di verificare che i voti favorevoli siano rappresentativi di almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione, pena la non adozione dell’atto legislativo.

Sviluppi futuri
Molteplici sono le innovazioni proposte dal Trattato Costituzionale per quanto riguarda il Consiglio dell’Unione europea (definito Consiglio dei Ministri, o più semplicemente “Consiglio”).
L’articolo I-23 conferma che il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa, di bilancio, di definizione delle politiche e di coordinamento. Tuttavia, non si fa più riferimento alla funzione esecutiva menzionata invece negli attuali Trattati (art. 202 Trattato CE), se non nell’articolo I-37 relativo agli atti esecutivi. Di norma, infatti, la competenza di esecuzione degli atti è conferita alla Commissione; essa spetta al Consiglio unicamente in casi specifici debitamente motivati e nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC).
Nonostante il Consiglio si riunisca in formazioni distinte da sempre, è con la nuova Costituzione (art. I-24) che si viene a riconoscere espressamente questa prassi. In particolare, sono previste due formazioni distinte: il Consiglio “Affari generali” e il Consiglio “Affari esteri”, quale scissione dell’attuale formazione del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne”. Il Consiglio "Affari esteri", che elabora le politiche esterne dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo, è presieduto dal Ministro degli Affari esteri dell'Unione, nuova e rilevante figura istituzionale introdotta dalla Costituzione e destinata a diventare, di fatto, la “voce” della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.
Per quanto riguarda invece le altre formazioni in cui può riunirsi il Consiglio, l’articolo I-24 dispone che queste verranno stabilite da una decisione europea adottata dal Consiglio europeo.
A differenza di quanto avviene attualmente, la Costituzione stabilisce inoltre che le riunioni del Consiglio divengano pubbliche quando delibera su un progetto di atto legislativo.
La novità più significativa riguarda, tuttavia, il voto a maggioranza qualificata, che diventa la regola generale per le deliberazioni del Consiglio in base all’articolo I-23. La Costituzione abbandona però il sistema di ponderazione di Nizza e introduce il cd. "sistema della doppia maggioranza" degli Stati e della popolazione per l'adozione degli atti del Consiglio. Le nuove disposizioni contenute nell’articolo I-25 stabiliscono, infatti, che la maggioranza qualificata deve essere costituita da almeno il 55% dei membri del Consiglio, comprendendo un minimo di 15 Stati membri, che rappresentino al tempo stesso almeno il 65% della popolazione dell’Unione. Quando però il Consiglio non delibera sulla base di una proposta della Commissione o del ministro degli Affari esteri dell’Unione, la maggioranza qualificata deve essere costituita da almeno il 72% dei membri del Consiglio, rappresentanti almeno il 65% della popolazione dell’Unione.

Link utili
Sito ufficiale

 

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