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LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Nel quadro istituzionale dell’Unione europea, la Corte di giustizia è l’organo che svolge la funzione giurisdizionale. Istituita sin dalle origini delle Comunità sulla base del Trattato CECA del 1952, il suo compito è quello di garantire che la legislazione dell’UE, intesa sia come norme contenute nei Trattati che come norme derivanti da regolamenti, direttive e decisioni, venga interpretata e applicata in maniera uniforme in tutti gli Stati membri. A partire dal 1989, la Corte condivide questo compito con il Tribunale di primo grado. Quest’ ultimo è stato, infatti, istituito sulla base dell’Atto unico europeo del 1987 per far fronte al progressivo aumento del carico di lavoro della Corte verificatosi nel corso del tempo; le sue competenze, inizialmente limitate, sono state successivamente ampliate ed oggi esso costituisce la giurisdizione di primo grado per i ricorsi proposti da persone fisiche e giuridiche contro gli atti delle istituzioni comunitarie. La creazione del Tribunale di primo grado ha implicato l’istituzione di un sistema giurisdizionale fondato su un doppio grado di giurisdizione poiché le sentenze del Tribunale possono essere impugnate, solo per motivi di diritto, davanti alla Corte di giustizia.
La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno sede a Lussemburgo.

Composizione
La Corte di giustizia è composta da 25 giudici, uno per Stato membro, ed è assistita da 8 avvocati generali. Questi ultimi hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena indipendenza ed in modo imparziale, conclusioni motivate sulle cause sottoposte alla Corte. Gli avvocati generali, pur non prendendo parte alle deliberazioni delle sentenze, rivestono un ruolo di grande utilità e importanza: con le loro conclusioni contribuiscono ad assicurare maggiori garanzie di equilibrio e di preparazione tecnica della Corte e quindi, pur non essendo tali conclusioni vincolanti, esse possono influire notevolmente sulle sentenze.
Giudici e avvocati generali vengono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri; sono scelti fra personalità che offrano garanzia di indipendenza e abbiano i requisiti per esercitare, nei rispettivi Paesi, le più alte funzioni giurisdizionali o siano giureconsulti di competenza riconosciuta. Restano in carica 6 anni e il loro mandato è rinnovabile.
Il Tribunale di primo grado rispetta la stessa composizione, modalità di nomina dei giudici e durata di mandato vigenti per la Corte di giustizia. Presso il Tribunale non esistono, però, di norma, avvocati generali.

Competenze
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su ricorsi presentati dagli Stati membri, dalle istituzioni comunitarie e, a determinate condizioni, da persone fisiche e giuridiche. I ricorsi possono riguardare:
- la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto comunitario (ricorso per inadempimento);
- l’emanazione da parte delle istituzioni comunitarie di atti vincolanti (regolamenti, direttive o decisioni) illegittimi (ricorso per annullamento);
- l’astensione da parte delle istituzioni comunitarie dall’emanazione di atti dovuti (ricorso per carenza);
- il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dai loro agenti nell’esercizio delle loro funzioni (ricorso per risarcimento danni).
Oltre alle questioni indicate, la Corte ha anche competenza esclusiva a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione o la validità di una norma comunitaria (rinvio pregiudiziale). Questo tipo di ricorso, peculiare al diritto comunitario, può, e talvolta deve, essere proposto da un giudice nazionale in caso di dubbi sull’interpretazione o la validità della normativa comunitaria da applicare ad una causa sottoposta al suo esame. Obiettivo del rinvio pregiudiziale è quello di garantire un’effettiva ed uniforme applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati dell’Unione, evitando possibili interpretazioni divergenti: il tribunale nazionale destinatario della pronuncia della Corte è, infatti, ad essa vincolato.
Infine, spetta alla Corte la competenza a pronunciasi sulle impugnazioni proposte contro le sentenze del Tribunale di primo grado, anche se limitatamente alle sole questioni di diritto.
Le prerogative del Tribunale di primo grado, come si è detto, sono andate rafforzandosi nel corso del tempo. Oggi esso è competente a pronunciarsi su ricorsi proposti da persone fisiche e giuridiche contro gli atti delle istituzioni comunitarie (ricorsi per annullamento, per carenza, per risarcimento danni). Inoltre, con il Trattato di Nizza sono state introdotte alcune novità, soprattutto una migliore ripartizione delle competenze tra le due istanze: la Corte di giustizia conserva in linea di principio la competenza relativa alle questioni pregiudiziali; tuttavia, la nuova formulazione dell’articolo 225 CE, prevede la possibilità che lo Statuto attribuisca al Tribunale la competenza pregiudiziale in alcune materie specifiche. Il Trattato prevede anche la possibilità di istituire camere giurisdizionali competenti a decidere in primo grado su alcune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Le camere giurisdizionali costituirebbero sostanzialmente dei nuovi tribunali specializzati che sgraverebbero il Tribunale di una parte del contenzioso. Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado.

Procedura
La procedura davanti alla Corte e al Tribunale di primo grado si ispira sostanzialmente al processo celebrato davanti ai giudici nazionali.
Le udienze sono di regola pubbliche, mentre le deliberazioni sono segrete.
La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (11 giudici) o in sezioni di 3 o 5 giudici. Di norma, le cause vengono trattate in sezioni di 3 o 5 giudici o in grande sezione; eccezionalmente, in casi previsti dal Trattato essa si riunisce in seduta plenaria.
La lingua processuale può essere scelta tra le 20 lingue ufficiali dell’Unione. Generalmente, essa viene scelta dal ricorrente.
Le sentenze della Corte sono definitive e soggette a revisione solo in casi eccezionali. Esse hanno, inoltre, efficacia vincolante per le parti in causa e forza esecutiva all’interno degli Stati membri.

Sviluppi futuri
La Costituzione europea ha apportato diverse modifiche alle disposizioni riguardanti il sistema giurisdizionale dell’Unione.
Innanzitutto, la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado e i tribunali specializzati vengono tutti compresi nella definizione generale unitaria di Corte di giustizia dell’Unione europea; inoltre, il Tribunale di primo grado viene semplicemente ridefinito “Tribunale” (art I-29).
Il mandato della Corte non subisce modifiche; tuttavia, l’articolo I-29 dispone altresì che “gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”.
Per quanto riguarda la nomina di giudici e avvocati generali, la Costituzione introduce (art III-357) l’istituzione di un comitato avente il compito di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati al ruolo di giudice e avvocato generale, prima della loro nomina da parte dei governi degli Stati membri.
Si segnala infine che l’art III-365 stabilisce la possibilità per qualsiasi persona fisica o giuridica di presentare ricorso alla Corte contro «gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione». Conseguentemente, la Costituzione dovrebbe agevolare l’accesso dei singoli alla giustizia, permettendo ai cittadini di impugnare più facilmente i regolamenti dell'Unione che fungono da fondamento alle sanzioni, anche se questi non li riguardano personalmente (come impongono attualmente i Trattati).

Link utili
Sito ufficiale della Corte di giustizia
Sito ufficiale del Tribunale di primo grado

 

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