IL MEDIATORE EUROPEO
La figura del Mediatore europeo è stata istituita dal Trattato di Maastricht con il compito di esaminare le denunce relative a casi di cattiva amministrazione nell’operato delle istituzioni e degli organi comunitari. Il Trattato ha disposto che qualsiasi cittadino residente nell’Unione, nonché qualsiasi persona giuridica (imprese, associazioni, enti pubblici e privati) con sede in uno Stato dell’Unione, ha il diritto di presentare una denuncia al Mediatore europeo qualora ritenga che un’istituzione o un organo comunitario non abbia agito conformemente ad una norma o ad un principio per esso vincolante. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto ad una buona amministrazione e a rivolgersi al Mediatore europeo come uno dei diritti fondamentali connessi alla cittadinanza europea.
Il Mediatore europeo ha cominciato ad operare per la prima volta nel 1995. Da allora, esso ha esaminato più di 10.000 denunce. Le questioni sollevate hanno spaziato dalle disposizioni fiscali ai finanziamenti di progetti, dalle norme sulla concorrenza alle discriminazioni basate sul sesso.
Composizione
Il Mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo dopo ogni elezione, per un periodo di 5 anni, che corrisponde alla durata della legislatura parlamentare. Il mandato è rinnovabile.
Il Mediatore svolge le sue funzioni in piena indipendenza e imparzialità; non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o organismo e per la durata del suo incarico non può esercitare altra attività professionale. Nel caso venga meno la caratteristica di indipendenza, o commetta una colpa grave, la Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, può dimetterlo dalla funzione.
Per essere designati come Mediatore sono necessari quattro requisiti: essere cittadini dell'Unione; essere in possesso dei diritti civili e politici; fornire piena garanzia d'indipendenza; soddisfare le condizioni richieste nel Paese di appartenenza per esercitare le più alte funzioni giurisdizionali.
Nikiforos Diamandouros ha assunto le funzioni di mediatore nell’aprile 2003, ed è stato riconfermato nel gennaio 2005.
Funzioni
Come si è detto, il Mediatore europeo riceve ed esamina le denunce relative a casi di cattiva amministrazione nell’operato delle istituzioni e degli organi dell’UE. Tra le istituzioni comunitarie unicamente la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado, nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, non possono essere sottoposte al controllo del Mediatore.
Si parla di cattiva amministrazione quando un’istituzione o un organo comunitario non opera conformemente ad una norma o ad un principio per esso vincolante. Ciò si verifica qualora ometta di compiere un atto dovuto, oppure agisca in maniera illegittima o irregolare. I casi denunciati con maggior frequenza hanno riguardato ritardi o irregolarità amministrative, abuso di potere, mancanza di trasparenza nell’agire delle istituzioni, omissione o rifiuto di informazioni, controversie contrattuali, discriminazioni arbitrarie.
Il Mediatore non ha, comunque, il potere di trattare denunce presentate contro amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri, anche se interessano materie comunitarie.
Organizzazione dei lavori
Una denuncia al Mediatore europeo può essere presentata scrivendo una semplice lettera in una delle lingue ufficiali dell'UE, indicando le proprie generalità, l'istituzione o l'organo che si intende denunciare ed i motivi che inducono a farlo. Per avere la certezza di fornire tutte le informazioni necessarie, è però preferibile utilizzare l’apposito formulario di denuncia, che può essere richiesto all’ufficio del Mediatore oppure scaricato dal Sito ufficiale.
La denuncia deve essere presentata entro due anni dalla venuta a conoscenza dei fatti contestati e occorre avere già interpellato, senza successo, l'istituzione/l'organo in questione. Non è necessario essere stati personalmente vittime del caso di cattiva amministrazione segnalato.
Ricevuta una denuncia, il Mediatore verifica innanzitutto l'ammissibilità della stessa. Se questa è ricevibile, avvia un'indagine; in caso contrario, fornisce al ricorrente i motivi del rifiuto a procedere, indicando eventualmente un’altra autorità a cui rivolgersi (ad es. nel caso in cui la denuncia riguardi un'amministrazione nazionale, regionale o locale). I tempi di risoluzione del reclamo sono abbastanza brevi poiché, se viene avviata un’indagine, questa dovrebbe concludersi entro un anno.
Ricevuta la denuncia, il Mediatore può informarne l'istituzione interessata in modo che possa provvedere spontaneamente a porre fine alla situazione contestata. Se il problema non è risolto nel corso delle indagini, il Mediatore cercherà di giungere ad una soluzione amichevole che soddisfi il denunciante. Se il tentativo di conciliazione non ha buon esito, il Mediatore può inviare delle raccomandazioni all'istituzione, chiedendole di adottare i provvedimenti necessari per eliminare il caso di cattiva amministrazione. Se l'istituzione non le accetta, il Mediatore può presentare una relazione speciale al Parlamento europeo.
Nel corso delle indagini, le istituzioni coinvolte hanno l’obbligo di fornire al Mediatore tutte le informazioni e i documenti che questo richiede. Il Mediatore mantiene informato il ricorrente sul risultato delle indagini.
Ogni anno, il Mediatore presenta una Relazione al Parlamento europeo sui risultati delle inchieste condotte.
Sviluppi futuri
La Costituzione europea non apporterà modifiche alle disposizioni relative al Mediatore europeo. Gli articoli di riferimento sono il I-49 e il III-335.
Link utili
Sito Ufficiale