IL CONSIGLIO EUROPEO

Il Consiglio europeo non è un’istituzione comunitaria, bensì un organo di indirizzo politico, di impulso allo sviluppo e alla definizione degli orientamenti politici generali dell’Unione europea. Le sue riunioni mirano soprattutto ad esaminare le principali problematiche del processo di integrazione europea e a mediare le controversie politiche ed economiche sorte in altri ambiti comunitari.
Il Consiglio europeo nasce dalla prassi delle riunioni informali e senza una cadenza regolare che i capi di Stato o di governo degli Stati membri erano soliti tenere sin dai primi anni ’60. Obiettivo principale era quello di riunirsi al di fuori del contesto comunitario proprio per cercare di sbloccare la cooperazione politica, garantire una maggiore coesione e superare tutti i momenti di stallo e le troppe formalità del procedimento comunitario. Fu durante il vertice di Parigi del 1974 che si decise di dare una certa regolarità a tali riunioni, definite Consigli Europei.
La composizione e la cadenza delle riunioni del Consiglio europeo sono state sancite formalmente dall’Atto Unico Europeo (1987), ma le sue competenze e natura giuridica sono state definite solo dal Trattato di Maastricht, che ha qualificato il Consiglio europeo quale organo dell’Unione. Successivamente, il Trattato di Amsterdam ne ha ampliato e approfondito il campo d’azione.

Composizione e funzionamento
Ai sensi dell’articolo 4 del Trattato UE, il Consiglio europeo riunisce tutti i capi di Stato o di Governo degli Stati membri (attualmente 25) e il Presidente della Commissione europea. Questi vengono affiancati dai ministri degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione europea.
Le riunioni del Consiglio europeo vengono presiedute dal capo di Stato o di governo dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea.
Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l’anno, a giugno e a dicembre. Per ciascuna delle sue riunioni, il Consiglio europeo è tenuto a presentare una relazione al Parlamento europeo, oltre ad una relazione annuale sui progressi compiuti dall’Unione.

Competenze
Dal momento che il Consiglio europeo definisce le linee guida generali della politica dell’Unione europea, i suoi interventi e le sue competenze riguardano settori appartenenti a tutti e tre i pilastri dell’Unione, ed in particolare:
- politica economica e monetaria: come specificato dall’articolo 99 del Trattato CE, il Consiglio europeo si pronuncia sugli indirizzi di massima relativi alle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, successivamente il Consiglio dei ministri adotta una raccomandazione per la definizione di tali indirizzi e ne informa il Parlamento europeo.
- politica dell’occupazione: come specificato dall’articolo 128 del Trattato CE, ogni anno il Consiglio europeo esamina la situazione dell’occupazione sulla base di una relazione annuale comune di Consiglio e Commissione, ed adotta le conclusioni del caso. Successivamente, in base a tali conclusioni, vengono elaborati gli orientamenti annuali per gli Stati membri in materia di occupazione.
- politica estera e di sicurezza comune: come specificato dall’articolo 13 del Trattato UE, il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali in materia, comprese le questioni inerenti la difesa comune europea (articolo 17). Definisce altresì le strategie comuni che il Consiglio deve attuare.
- cooperazione rafforzata: secondo l’articolo 40 del Trattato UE, ogni volta che uno Stato membro si oppone all’avvio della cooperazione rafforzata in seno al Consiglio, quest’ultimo può chiedere che la questione venga sottoposta al Consiglio europeo, che deve pronunciarsi all’unanimità.
Il Trattato di Maastricht e successivi hanno previsto una formazione anomala del Consiglio europeo, ovvero il caso in cui si riunisca nella composizione dei soli capi di Stato e di governo. Al Consiglio europeo nella suddetta formazione sono attribuiti poteri decisionali in settori specifici:
- tutela dei diritti umani: secondo l’articolo 7 del Trattato UE, esso può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente dei diritti dell’uomo e degli altri principi contenuti nell’articolo 6 da parte di uno Stato membro. La constatazione dell’esistenza della violazione avviene deliberando all’unanimità su proposta di 1/3 degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento. I provvedimenti necessari vengono presi deliberando a maggioranza qualificata.
- nomina del Presidente della Commissione: secondo l’articolo 214 del Trattato CE, esso designa la persona che si intende nominare Presidente della Commissione con deliberazione a maggioranza qualificata. Spetta poi al Parlamento europeo approvare tale designazione.

Sviluppi futuri
La Costituzione europea introduce delle novità importanti per quanto riguarda il Consiglio europeo.
Innanzitutto, l’articolo I-19 inserisce il Consiglio europeo tra le istituzioni comunitarie, mettendolo sullo stesso piano di Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dei ministri (o semplicemente Consiglio) e Corte di Giustizia dell’Unione europea.
L’articolo I-21 contiene le disposizioni generali relative al Consiglio europeo. Le novità di maggior rilievo riguardano:
- la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri dell’Unione ai lavori del Consiglio europeo;
- la cadenza trimestrale delle riunioni (contro le due volte l’anno attuali) del Consiglio europeo su convocazione del presidente, con ulteriore possibilità di riunioni straordinarie.
Tale articolo precisa altresì che il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative, e che la regola generale vuole che si pronunci per consenso, tranne nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.
L’articolo I-22 è dedicato al presidente del Consiglio europeo.
Al fine di garantire stabilità e visibilità al vertice dell’istituzione, nonché coerenza nel suo operato, la Costituzione istituisce un presidente stabile con un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta, eletto a maggioranza qualificata dallo stesso Consiglio europeo. A differenza di quanto accade attualmente, il presidente del Consiglio europeo non può allo stesso tempo esercitare un mandato nazionale.
Riveste un ruolo di rappresentante esterno dell’Unione negli ambiti della PESC che non ricadono tra le responsabilità del Ministro degli Affari Esteri dell’Unione.
Il Consiglio europeo riveste altresì un ruolo importante nelle nomine: secondo l’articolo I-27, propone al Parlamento europeo il potenziale presidente della Commissione europea; in base all’articolo I-28, nomina il Ministro degli Affari esteri dell’Unione con l’accordo del presidente della Commissione europea.
L’articolo III-341 contiene disposizioni specifiche relative al corretto funzionamento del Consiglio europeo. In particolare, si precisa che il Consiglio europeo, non disponendo di una propria amministrazione, viene assistito dal Segretario generale del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda l’attuale formazione anomala del Consiglio europeo, spesso causa di confusione e sovrapposizione con il ruolo del Consiglio dei ministri, la Costituzione europea definisce e distingue i compiti e la composizione delle due istituzioni negli articoli I-21, da una parte, e I-23 e I-24, dall’altra. Per il Consiglio europeo si parla di capi di Stato e di governo degli Stati membri; per il Consiglio dei ministri si parla di rappresentanti degli Stati membri a livello ministeriale.

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