IL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo è l’istituzione comunitaria che rappresenta i cittadini degli Stati membri: attualmente si tratta di circa 455 milioni di europei, nell’UE a 25 Stati.
Dal 1979 i parlamentari europei (chiamati europarlamentari) sono eletti a suffragio universale dai cittadini europei che abbiano compiuto 18 anni. Le elezioni del Parlamento europeo si tengono ogni 5 anni, quasi contemporaneamente in tutti gli Stati membri: ogni stato può scegliere il giorno in cui tenere le elezioni all’interno di un periodo fissato (compreso fra il giovedì e la domenica successiva). Negli Stati in cui si vota per primi è vietato diffondere dati sui risultati delle elezioni fino a quando non saranno completate le elezioni in tutti gli Stati, allo scopo di evitare che la conoscenza dei risultati degli uni possa influenzare le intenzioni di voto negli altri.
A partire dal 1993 è stato inoltre istituito l’elettorato attivo e passivo per le elezioni dell’Europarlamento, che rappresenta uno dei diritti della cittadinanza europea: ciò comporta che, qualora un cittadino europeo risieda in uno Stato diverso da quello di cui ha la nazionalità, ha la possibilità di votare, o di farsi eleggere, nello Stato in cui risiede.
I seggi dell’Europarlamento, che fino al 2007 saranno 732, sono ripartiti fra gli Stati membri proporzionalmente al numero dei loro abitanti, come stabilito dal Trattato CE. Nel corso dell’attuale legislatura (2004-2009), all’Italia sono stati assegnati 78 seggi.
Nel 2007, con l’allargamento dell’UE a Romania e Bulgaria il numero degli europarlamentari della legislatura 2004-2009 salirà temporaneamente a 786.
In aula i parlamentari non sono ripartiti secondo la nazionalità, ma in base al gruppo politico di appartenenza. Nell'attual legislatura, oltre ad un gruppo di “non iscritti” (che comprende 29 deputati), sono presenti sette gruppi politici:
- PPE-DE: Gruppo del partito popolare europeo (democratico-cristiano) e dei Democratici europei (267 deputati)
- PSE: Gruppo socialista al Parlamento europeo (201 deputati )
- ALDE: Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (89 deputati)
- Verts/ALE: Gruppo verde/Alleanza liberale europea (42 deputati)
- GUE/NGL: Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica (41 deputati)
- IND/DEM: Gruppo Indipendenza/Democrazia (36 deputati)
- UEN: Gruppo “Unione per l’Europa delle nazioni” (27 deputati)
Organizzazione dei lavori
Il Parlamento europeo è guidato da un presidente, che rappresenta il Parlamento stesso in tutti i rapporti esterni. L’organo di direzione regolamentare dell’istituzione è l’ufficio di presidenza (che resta in carica due anni e mezzo), e che comprende il presidente, i 14 vicepresidenti e 5 questori, incaricati degli affari amministrativi dei deputati.
Il Parlamento europeo si riunisce e delibera in seduta aperta al pubblico. I deputati si riuniscono per una settimana al mese in sessione plenaria, a Strasburgo: in questa sede il Parlamento esamina la legislazione proposta, vota gli emendamenti e prende decisioni sul testo complessivo. Per altre due settimane al mese i deputati si riuniscono all’interno delle commissioni parlamentari a cui sono assegnati e si occupano di preparare i lavori della sessione plenaria. L’ultima settimana è riservata alle riunioni dei gruppi politici. Le commissioni parlamentari, per la legislatura 2004-2009, sono 20: 17 per le politiche interne e 3 per le politiche esterne; hanno sede a Bruxelles e sono competenti per materia. Al momento è stata anche istituita una commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013
Funzioni e poteri
Il Parlamento europeo, come ogni Parlamento nazionale, esercita tre poteri fondamentali: il potere legislativo e il potere di bilancio, che condivide col Consiglio, e il potere di controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE.
La funzione legislativa del Parlamento ha subito un’evoluzione positiva che lo ha portato, ad oggi, a condividere quasi completamente questa funzione con il Consiglio. Alle origini della Comunità europea, infatti, il Parlamento aveva fondamentalmente una funzione consultiva sulle leggi che dovevano essere approvate, e la sua posizione non era vincolante. I trattati successivi, dall’Atto unico europeo in poi, hanno attribuito al Parlamento un potere legislativo sempre maggiore, fino ad arrivare al trattato di Nizza, che ha fissato come procedura legislativa ordinaria (in vigore per la maggioranza dei settori) la procedura di codecisione, mettendo Parlamento e Consiglio sullo stesso piano. Permangono tuttavia ambiti legislativi nei quali il Parlamento ha una funzione solo consultiva. Il Parlamento dispone anche di una funzione di iniziativa politica, ovvero può chiedere alla Commissione di avviare l’iter legislativo per una legge (funzione che in passato spettava esclusivamente al Consiglio).
Parlamento e Consiglio condividono anche il potere in materia di bilancio: al Parlamento spetta l’ultima parola sulla maggior parte delle spese, mentre il Consiglio decide in via definitiva sulle spese agricole. Il Parlamento ha tuttavia il potere di respingere il bilancio nel suo insieme, ed in questo caso la procedura di bilancio deve ricominciare da capo.
Nei confronti del Consiglio, il controllo del Parlamento si esercita soprattutto attraverso le interrogazioni, scritte o orali, al Consiglio stesso.
Il Parlamento infine collabora con il Consiglio in settori precisi (come la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione giudiziaria) e in alcune questioni di interesse comune (politiche di asilo e di immigrazione, lotta contro le tossicodipendenze, frodi, criminalità internazionale).
Al Parlamento compete infine il potere di controllo democratico sull’intera attività comunitaria, che viene esercitato in modi diversi su tutte le altre istituzioni (agli albori della Comunità il suo controllo riguardava solo l’operato della Commissione).
In particolare, esercita due tipi di controllo nei confronti della Commissione: al momento della nomina della nuova Commissione, quando sottopone ad esame il presidente e tutti i membri della Commissione (che, di norma, viene nominata dopo l’elezione del Parlamento); successivamente, sull’operato della Commissione, in quanto può votare contro di essa una “mozione di censura” che la costringe a dimettersi collettivamente.
Il Parlamento partecipa, nella persona del suo presidente, anche ai Consigli europei, in cui è invitato ad esprimersi sui temi chiave e i problemi all’ordine del giorno.
Sviluppi futuri
Il testo della Costituzione europea stabilisce un ulteriore ampliamento dei poteri del Parlamento europeo e un nuovo sistema di ripartizione dei seggi fra gli Stati membri.
Per quel che riguarda il primo punto, il trattato costituzionale, proseguendo nella tradizione dei trattati precedenti che ne hanno progressivamente allargato i poteri, assegna al Parlamento europeo, anche da un punto di vista formale, il ruolo di co-legislatore: la costituzione infatti (articoloIII-396) “generalizza” la attuale procedura di codecisione ri-nominandola procedura legislativa ordinaria (mentre le altre procedure, nelle quali il Parlamento europeo riveste un ruolo solo consultivo, sono classificate come “procedure speciali”).
Inoltre, dal momento che anche la procedura di approvazione del bilancio è modulata sulla procedura legislativa ordinaria, il Parlamento si vede riconosciuto un ruolo paritario a quello del Consiglio anche nelle decisioni sulle spese dell’Unione (relativamente alle quali scompare la distinzione spese obbligatorie/spese non obbligatorie).
Per quel che riguarda il numero dei membri del Parlamento, la costituzione stabilisce che in futuro il numero massimo dei deputati sia 750 e che ad ogni Stato membro siano assegnati non meno di 6 e non più di 96 deputati.
Infine, con l'entrata in vigore del trattato Costituzionale, al Parlamento competerà la funzione di ratificare la nomina del Ministro degli Affari esteri dell’Unione.
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