Acronimo
Fondo Asilo, migrazione e integrazione (2014 - 2020)
Anno di fine
2020
Area
Unione Europea

Di cosa si occupa

Fondo Asilo, migrazione e integrazione (2014-2020)

Il Fondo subentra a tre dei quattro Fondi che costituivano il programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" che è stato in vigore nel periodo 2007-2013, ossia il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per i rimpatri e il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.

Obiettivo

Il Fondo intende contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori nell’UE e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, nonché della politica comune dell`immigrazione.

In particolare, i suoi obiettivi specifici sono:
a) sviluppare e rafforzare il Sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
b) sostenere la migrazione legale verso l`UE in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri, preservando allo stesso tempo l’integrità dei sistemi nazionali di immigrazione, e promuovere l`effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi;
c) promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere duraturo del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei Paesi di origine e di transito;
d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione operativa.

Cosa finanzia

Il Fondo interviene su tutti gli aspetti delle politiche di migrazione, compresi l'asilo, la migrazione legale, l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno regolare nell`UE e il rimpatrio di quelli che soggiornano irregolarmente. Fornisce sostegno alle seguenti tipologie di azioni:

AZIONI DEGLI STATI MEMBRI (da attuare nel quadro dei programmi nazionali)

1. Nel settore dell’asilo vengono sostenute azioni orientate all’obiettivo specifico di cui al punto a) e dirette ai seguenti gruppi target:
- rifugiati o beneficiari dello status di protezione sussidiaria (Direttiva 2011/95/UE);
- richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
- beneficiari di un regime di protezione temporanea (Direttiva 2001/55/CE);
- cittadini di Paesi terzi da reinsediare o reinsediati in uno Stato membro o trasferiti da uno Stato membro.

Le azioni consistono in:
- azioni intese a migliorare le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo;
- azioni intese a migliorare le infrastrutture di alloggio e sistemi di accoglienza;
- azioni analoghe a quelle di cui al primo punto dirette a persone in soggiorno temporaneo in: a) centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare nel quadro di operazioni di reinsediamento in cooperazione con l’UNHCR, b) nel territorio di uno Stato membro in virtù di altri programmi di ammissione umanitaria.
- azioni intese a rafforzare le capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le proprie politiche e procedure di asilo;
- azioni connesse al reinsediamento di cittadini di Paesi terzi, al trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e ad altri programmi di ammissione umanitaria.
 

2. Nel settore dell’integrazione dei cittadini di Paesi terzi e della migrazione legale vengono sostenute azioni orientate all’obiettivo specifico di cui al punto b) consistenti in:
- misure prima della partenza, condotte nel Paese di origine dei cittadini di Paesi terzi migranti, volte ad agevolare la migrazione legale;
- azioni, nell'ambito di strategie coerenti, volte a promuovere l’integrazione di cittadini di Paesi terzi a livello locale e/o regionale (sono dirette sia a cittadini in soggiorno regolare nell’UE che in procinto di ottenere il permesso di soggiorno);
- azioni di sviluppo delle capacità e di cooperazione pratica mirate a facilitare la migrazione legale verso l’UE e a promuovere l’integrazione.

3. Nel settore del rimpatrio vengono sostenute azioni orientate all’obiettivo specifico di cui al punto c) e dirette ai seguenti gruppi target:
- cittadini di Paesi terzi che non hanno ancora ricevuto risposta negativa alla domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale riconosciuta loro in uno Stato membro, e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario;
- cittadini di Paesi terzi beneficiari di diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale o  temporanea in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario;
- cittadini di Paesi terzi che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.

Le azioni consistono in:
- misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio;
- misure di rimpatrio;
- azioni di sviluppo delle capacità e di promozione e rafforzamento della cooperazione operativa tra i servizi di rimpatrio e altre autorità coinvolte.
 

4. Azioni specifiche degli Stati membri
Oltre alle azioni di cui ai punti 1, 2, 3, gli Stati membri possono ricevere risorse aggiuntive per la realizzazione di azioni che rispondono a priorità specifiche stabilite a livello UE:
- istituzione e sviluppo di centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l`UNHCR;
- nuovi approcci, in cooperazione con l`UNHCR, relativi all`accesso alle procedure di asilo per quanto riguarda i principali Paesi di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame delle domande di asilo;
- iniziative congiunte nel settore dell`integrazione (valutazioni comparate, valutazioni inter pares o verifica di moduli europei riguardanti, ad esempio, l`acquisizione di competenze linguistiche o l`organizzazione di programmi introduttivi), allo scopo di migliorare il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri, le regioni e le autorità locali;
- iniziative congiunte per definire e attuare nuovi approcci in merito alle procedure iniziali e ai livelli di protezione dei minori non accompagnati;
- operazioni congiunte di rimpatrio, comprese azioni congiunte sull`attuazione degli accordi di riammissione conclusi dall`UE;
- progetti congiunti di reinserimento nei Paesi di origine mirati a un rimpatrio sostenibile, e azioni congiunte per rafforzare le capacità dei Paesi terzi di attuare gli accordi UE di riammissione;
- iniziative congiunte dirette al ricongiungimento del nucleo familiare e al reinserimento di minori non accompagnati nei Paesi terzi di origine;
- iniziative congiunte nell’ambito della migrazione legale, compresa la creazione di centri comuni per l`immigrazione nei Paesi terzi, e progetti congiunti che promuovano la cooperazione tra Stati membri per incoraggiare l’uso dei canali di migrazione legale e informare sui rischi dell’immigrazione clandestina.

AZIONI DELL’UE
Sostegno ad azioni transnazionali o di particolare interesse per l`UE che perseguono gli obiettivi del programma:
- rafforzamento della cooperazione a livello UE nell`attuazione della normativa UE e nella condivisione di buone pratiche in materia di asilo, in particolare per quanto riguarda il reinsediamento e il trasferimento dei richiedenti e/o beneficiari di protezione internazionale da uno Stato UE ad un altro, la migrazione legale, l`integrazione dei cittadini di Paesi terzi e il rimpatrio;
- realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati tra organismi stabiliti in almeno due Stati membri, per incoraggiare l`innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche;
- studi e ricerche inerenti eventuali nuove forme di cooperazione a livello UE in materia di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio e sulla pertinente normativa europea, diffusione e scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Ue;
- sviluppo e applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, migrazione legale, integrazione e rimpatrio;
- misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto amministrativo e tecnico nonché sviluppo di un meccanismo di valutazione necessari per attuare le politiche di asilo e immigrazione;
- cooperazione con i Paesi terzi sulla base dell’approccio globale dell’Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell`attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale;
- misure e campagne d’informazione, condotte nei Paesi terzi, per sensibilizzare in merito ai canali adeguati per l’immigrazione legale e ai rischi dell’immigrazione clandestina.
 

ASSISTENZA EMERGENZIALE
Sostegno ad azioni che consentono di reagire prontamente a situazioni di emergenza quali quelle risultanti:
- da forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri dovute a un afflusso massiccio di cittadini di Paesi terzi che sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento, nonché i sistemi e le procedure di asilo dei Paesi coinvolti a notevoli e urgenti sollecitazioni;
- dall’attuazione di meccanismi di protezione temporanea;
- da forti pressioni migratorie su Paesi terzi in cui i rifugiati rimangono bloccati a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti.
 

RETE EUROPEA SULLE MIGRAZIONI
Sostegno alle attività delle Rete europea sulle migrazioni e dei suoi punti di contatto nazionali.

Entità del finanziamento

3.137 milioni di euro, così ripartiti:
- 2.752 milioni di euro per l’attuazione dei programmi nazionali degli Stati membri. Di queste risorse 2.392 milioni sono ripartiti tra i singoli Stati membri  - all’Italia spettano poco più di 310 milioni di euro - i quali devono destinare almeno il 20% di tali risorse all’obiettivo specifico di cui al punto a) e almeno il 20 %
all’obiettivo specifico di cui al punto b), mentre 360 milioni di euro sono assegnati per la realizzazione delle Azioni specifiche, per i programmi di reinsediamento e i programmi di trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale.
- 385 milioni di euro per le Azioni dell`UE, l`Assistenza emergenziale, la Rete europea sulle migrazioni e l`assistenza tecnica della Commissione UE (almeno il 30% è destinato alle Azioni dell’UE e alla Rete europea).

Come accedere al finanziamento

Il Fondo viene attuato principalmente nel quadro di una gestione condivisa fra gli Stati membri e la Commissione UE: l'85% delle risorse del Fondo è infatti destinato alle Azioni a livello nazionale ed è erogato attraverso i programmi nazionali degli Stati membri, documenti strategici pluriennali elaborati, attuati e monitorati dalle Autorità competenti degli Stati membri e approvati dalla stessa Commissione. La parte restante delle risorse è invece gestita direttamente dalla Commissione UE, che a tal fine adotta programmi di lavoro annuali attraverso i quali vengono finanziate le Azioni dell'UE e l'Assistenza emergenziale agli Stati membri.

Tutti gli Stati UE sono beneficari del Fondo ad esclusione della Danimarca che ha espressamente deciso di non partecipare al Fondo.

Aree Geografiche

UE 28
-

Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Contenuto creato il 23/06/2014(Ultimo aggiornamento: 08/06/2015)