Acronimo
FAMI 2021-2027
Anno di inizio
2021
Anno di fine
2027
Area
Unione Europea

Di cosa si occupa

Fondo Asilo, migrazione e integrazione (2021-2027)

Obiettivo

L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori nell’UE e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e in materia di immigrazione.

In particolare, gli obiettivi specifici del Fondo sono:
a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del Sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
b) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso l’UE in funzione delle esigenze economiche e sociali degli Stati membri, nonché promuovere e contribuire all`effettiva integrazione e inclusione dei cittadini di Paesi terzi;
c) contribuire a combattere la migrazione irregolare, favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, e promuovere e contribuire ad una efficace reintegrazione iniziale nei Paesi terzi.
d) migliorare la solidarietà e l’equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda quelli più esposti alle sfide in materia di migrazione e asilo, anche attraverso la cooperazione operativa.

Il Fondo subentra al precedente Fondo Asilo, migrazione e integrazione che è stato operativo per il periodo 2014-2020

Cosa finanzia

Il Fondo sostiene:

1. Azioni che contribuiscono all’obiettivo strategico, quali:
- sviluppo di strategie nazionali, regionali, locali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare;
- creazione di strutture, sistemi e strumenti amministrativi, e formazione del personale, comprese le autorità locali e altri soggetti interessati;
- istituzione di punti di contatto nazionali per fornire informazioni e assistenza su tutti gli aspetti del Fondo;
- sviluppo, sorveglianza e valutazione di politiche e procedure, tra cui raccolta, scambio e analisi di informazioni e dati, sviluppo e applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi compiuti e valutare gli sviluppi strategici;
- scambio di informazioni, migliori prassi e strategie, apprendimento reciproco, studi e ricerche, sviluppo e attuazione di azioni e operazioni congiunte, realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;
- servizi di assistenza e sostegno adeguati allo status e alle esigenze delle persone migranti, specialmente le persone vulnerabili;
- azioni volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti;
- azioni volte a sensibilizzare le parti interessate e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio.

2. Azioni che contribuiscono all’obiettivo specifico a), quali:
- fornitura di aiuti materiali, incluso l’assistenza alle frontiere;
- svolgimento delle procedure di asilo in linea con l’acquis in materia, compresa la fornitura di servizi di sostegno e assistenza;
- identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, compresa l’identificazione delle vittime della tratta;
- fornitura di servizi specializzati ai richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;
- creazione o miglioramento di infrastrutture destinate all’accoglienza e all’alloggio, compreso il loro eventuale uso comune da parte di più Stati membri;
- rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione di informazioni sui Paesi d’origine;
- azioni connesse ai programmi dell’UE per il reinsediamento o a programmi nazionali di reinsediamento e di ammissione umanitaria;
- rafforzamento della capacità dei Paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano, compreso lo sviluppo di sistemi di protezione per i minori migranti;
- creazione, sviluppo e miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie.

3. Azioni che contribuiscono all’obiettivo specifico b), quali:
- pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell’UE e l’acquis in materia di migrazione legale;
- sviluppo di programmi di mobilità verso l’UE, compresa la formazione per migliorare l’occupabilità;
- cooperazione tra i Paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell’occupazione e i servizi dell’immigrazione degli Stati UE;
- valutazione e riconoscimento delle competenze e qualifiche acquisite in un Paese terzo, nonché della loro trasparenza ed equivalenza con quelle acquisite in uno Stato membro;
- assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi della Direttiva 2003/86/CE;
- assistenza, anche legale, in relazione a un cambiamento di status di cittadini di Paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specie in relazione all’acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello UE;
- assistenza ai cittadini di Paesi terzi nell’esercizio dei loro diritti ai sensi degli strumenti UE in materia di migrazione legale;
- misure di integrazione, quali un sostegno mirato in relazione alle esigenze dei cittadini di Paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sull’istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, ad esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;
- azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di Paesi terzi ai servizi pubblici e privati e fornitura di tali servizi, anche adattandoli alle esigenze del gruppo target;
- azioni volte a favorire l’inserimento di cittadini di Paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;
- promozione degli scambi e del dialogo tra cittadini di Paesi terzi, società di accoglienza e  autorità pubbliche, nonché del dialogo interculturale e interreligioso;
- sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti da autorità locali e altre parti interessate pertinenti.

4. Azioni che contribuiscono all’obiettivo specifico c), quali:
- creazione o miglioramento di infrastrutture aperte destinate all’accoglienza o al trattenimento, compreso il loro eventuale uso comune da parte di più Stati membri;
- introduzione, sviluppo e miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;
- introduzione e perfezionamento di sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio dei rimpatri forzati;
- lotta all’immigrazione irregolare, compresa l’assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l’istituzione e l’applicazione di meccanismi con i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni dovute e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, e campagne di informazione e sensibilizzazione per informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi;
- preparazione dei rimpatri, comprese misure che conducono all’emissione di decisioni di rimpatrio, l’identificazione dei cittadini di Paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;
- cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei Paesi terzi, al fine di ottenere documenti di viaggio, agevolare i rimpatri e assicurare la riammissione;
- assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito, anche fornendo orientamenti specifici per i minori;
- operazioni di allontanamento, comprese le misure a esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell’Unione;
- misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, compresi incentivi in denaro, la formazione, il collocamento e l’aiuto all’occupazione e il sostegno alla creazione di attività economiche;
- strutture e servizi di sostegno nei Paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all’arrivo;
- cooperazione con Paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione;
- misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per la migrazione e ai rischi dell’immigrazione irregolare;
- assistenza e azioni nei Paesi terzi per migliorare la cooperazione efficace tra tali Paesi e l’Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione, nonché sostenere il reinserimento nella società d’origine.

Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta mediante uno strumento tematico costituito dalle seguenti componenti:
- Azioni specifiche
- Azioni dell'Unione (gestione diretta e indiretta)
- Assistenza emergenziale (gestione diretta e indiretta)
- Reinsediamento e ammissione umanitaria
- Sostegno agli Stati membri per il trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale nell’ambito degli sforzi di solidarietà e responsabilità
- Sostegno alla Rete europea sulle migrazioni (gestione diretta)

Entità del finanziamento

€ 9.882.000.000, di cui:
- € 6.270.000.000 per i programmi nazionali degli Stati membri. Almeno il 15% delle risorse assegnate a ciascun Stato membro deve essere destinato  all’obiettivo specifico di cui al punto a) e almeno il 15% all’obiettivo specifico di cui al punto b).
- € 3.612.000.000 per lo strumento tematico. Almeno il 20% di queste risorse è destinato all’obiettivo specifico di cui al punto d)

Come accedere al finanziamento

Il Fondo è attuato principalmente in regime di gestione concorrente fra gli Stati membri e la Commissione UE: la maggior parte delle risorse finanziarie del Fondo (63,5%) è infatti assegnata a programmi degli Stati membri, elaborati e attuati dalle Autorità nazionali competenti e approvati dalla Commissione UE. La parte restante delle risorse (36,5%) è invece gestita dalla Commissione UE in regime di gestione diretta (attraverso la concessione di sovvenzioni e appalti) o indiretta.

Tutti gli Stati UE sono beneficari del Fondo ad esclusione della Danimarca e dell'Irlanda (a partire dal 7/02/2022 l'Irlanda partecipa al FAMI). Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, le azioni in relazione a Paesi terzi.

Aree Geografiche

UE 27 (post Brexit)
-

Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Contenuto creato il 02/09/2021(Ultimo aggiornamento: 01/04/2022)