Acronimo
NDICI-Europa Globale - Pace, stabilità e prevenzione dei conflitti
Anno di inizio
2021
Anno di fine
2027

Di cosa si occupa

Sottoprogramma tematico Pace, stabilità e prevenzione dei conflitti nel quadro di NDICI-Europa Globale, che prosegue le attività portate avanti finora nel quadro dello Strumento per la stabilità e la pace (che nella programmazione 2014-2020, e in quelle precedenti, era un programma autonomo). In particolare questo sottoprogramma assiste i Paesi terzi nella prevenzione dei conflitti, nella costruzione della pace, nella preparazione alle crisi e nell’affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti.

Cosa finanzia

Il sottoprogramma Pace, stabilità e prevenzione dei conflitti interviene principalmente nei seguenti settori:

1. Assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi
L'Ue fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere misure sensibili ai conflitti volte a creare e a rafforzare la capacità dei partner di analizzare i rischi, prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post- crisi, in stretto coordinamento con l’ONU e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali, della società civile e delle autorità locali, in relazione ai loro sforzi da nei settori sottoelencati, con particolare attenzione alla parità di genere, garantendo l'effettiva partecipazione ed emancipazione delle donne e dei giovani:
a) allarme rapido e analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'elaborazione e attuazione delle politiche,
b) promozione e sviluppo di capacità per la creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione (anche a livello di comunità) con particolare attenzione alle tensioni emergenti tra comunità, in particolare al fine di prevenire genocidi e crimini contro l'umanità,
c) prevenzione dei conflitti,
d) rafforzamento delle capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione, mantenimento della pace e costruzione della pace,
e) miglioramento della ripresa post-conflitto e della ripresa post-catastrofe con effetti sulla situazione politica e di sicurezza,
f) sostegno alla stabilizzazione, alla sicurezza dei singoli individui, alle misure di ripristino della sicurezza umana, compresi le azioni antimine, lo sminamento e la giustizia di transizione,
g) sostegno alle azioni di costruzione della pace e di consolidamento dello Stato, con l’eventuale coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, degli Stati e delle organizzazioni internazionali, e rafforzamento delle relazioni Stato-società,
h) contributo all'ulteriore sviluppo di dialoghi strutturali sulle questioni relative alla costruzione della pace a vari livelli, tra la società civile locale e i paesi partner, nonché con l'Ue,
i) risposta e preparazione alle crisi,
j) limitazione dell'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostegno, da parte dei soggetti interessati, al rispetto di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley, compresi atti giuridici quali il regolamento (UE) 2017/821,
k) sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo,
l) sostegno ad azioni che promuovono la parità di genere e l'emancipazione delle donne, in particolare mediante l'attuazione delle risoluzioni 1325 e 2250 del Consiglio di sicurezza dell’ONU e la partecipazione e la rappresentanza delle donne e dei giovani nei processi di pace, formali e informali,
m) promuovere una cultura della non violenza, anche sostenendo l'educazione formale, informale e non formale alla pace,
n) sostegno ad azioni per il rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui, comprese valutazioni della resilienza concepite per individuare le capacità endogene all'interno delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da pressioni e shock,
o) sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali nazionali istituiti ad hoc, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e ad altri meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà,
p) sostegno a misure intese a contrastare l'uso illecito delle armi da fuoco e delle armi leggere e di piccolo calibro e il relativo accesso,
q) sostegno al trasferimento di know-how, allo scambio di informazioni e di migliori pratiche, alla valutazione dei rischi o delle minacce, alla ricerca e all'analisi, ai sistemi di allarme rapido, alla formazione e all'erogazione di servizi.

2. Assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti
L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere gli sforzi dei partner e le azioni dell'Une che affrontano le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti, principalmente nei seguenti settori:
a) minacce per l'ordine pubblico e per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini (tra cui terrorismo, radicalizzazione che porta all'estremismo violento, criminalità organizzata, criminalità informatica, minacce ibride nonché traffico, commercio e transito illeciti) in particolare rafforzando le capacità delle autorità di contrasto e giudiziarie e civili coinvolte nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, compresa la criminalità informatica;
b) minacce allo spazio pubblico, alle infrastrutture critiche, compresi il trasporto internazionale, tra cui il traffico passeggeri e il traffico merci, la gestione e la distribuzione dell'energia, la cibersicurezza;
c) minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale;
d) minacce alla stabilità ambientale, minacce per la sicurezza marittima, minacce aventi un potenziale impatto destabilizzante sulla pace e sulla sicurezza, derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici;
e) attenuazione dei rischi di origine intenzionale, accidentale o naturale legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e dei rischi per gli impianti o i siti connessi, o legati ai residuati bellici esplosivi, in particolare nei seguenti settori:

  • sostegno e promozione di attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca del settore della difesa;

  • potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civile;

  • sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, alla creazione di infrastrutture civili e ai pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

  • rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli effettivi dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);

  • sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni, in particolare di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale, e per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del trattato sul commercio delle armi e la promozione del suo rispetto;

  • sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica (se del caso, queste attività sono coerenti con quelle dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare);

f) sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo.

È data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di affrontare le summenzionate minacce.

Le misure pongono l'accento in particolare sulla buona governance e sono conformi al diritto internazionale. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali.

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento delle norme antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più elevati standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi di controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento.

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, è data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno.

Chi può partecipare

La partecipazione alle gare d'appalto e alle procedure di attribuzione di sovvenzioni e premi è aperta a soggetti stabiliti in qualsiasi paese del mondo.

Entità del finanziamento

Il budget assegnato a questo sottoprogramma per il periodo 2021-2027 ammonta ad almeno 908.000.000 EUR

Come accedere al finanziamento

Per l’attuazione del programma, la Commissione elaborerà dei programmi indicativi pluriennali che definiscono la strategia dell'Ue in questo campo, le priorità di finanziamento per il periodo di riferimento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi e le risorse stanziate. Il programma indicativo pluriennale (MIP) 2021-2027 di questo programma tematico è disponibile qui

Per tutti i dettagli dello strumento, compresa la documentazione di riferimento, si rimanda alla scheda del programma NDICI-Europa Globale che costituisce il quadro di riferimento generale

Contenuto creato il 05/07/2021