Di cosa si occupa
Sostegno ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei e determinati prodotti alimentari realizzate nel mercato interno e nei Paesi terzi.
Il programma è istituito con Regolamento 1144/2014; 13 ottobre 2015 sono stati pubblicati un il regolamento delegato 2015/1829 e il regolamento di esecuzione 2015/1831: il primo integra il regolamento 1144/2014 e il secondo stabilisce modalità di esecuzione del programma. La scheda tiene conto di tali regolamenti.
Obiettivo
Rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare:
a. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Unione;
b. aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione;
c. rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione;
d. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
e. ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
Cosa finanzia
Il programma finanzia azioni di informazione e di promozione destinate a:
- mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola dell'UE, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell'autenticità, dell'etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità e tradizioni;
- rafforzare la consapevolezza dell'autenticità delle denominazioni d'origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite dell'Unione.
Concretamente attraverso il programma vengono finanziate attività di pubbliche relazioni e campagne di informazione che possono anche assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale, europea o internazionale.
Le azioni possono essere di due categorie:
a) Programmi di informazione e di promozione, che possono a loro volta essere di tue tipi
a.1) Programmi semplici
Possono essere presentati da una o più organizzazioni proponenti provenienti da uno o più Stati membri.
Devono avere una dimensione significativa in termini di impatto transfrontaliero quantificabile previsto: ciò implica che nel mercato interno devono svolgersi in almeno due diversi Stati membri, oppure in un solo Stato diverso da quello del proponente (questa condizione non si applica ai programmi il cui messaggio riguarda i regimi di qualità dell’Unione o le buone pratiche alimentari). Devono inoltre avere una dimensione unionale in termini sia di contenuto sia di impatto (devono fornire informazioni sulle norme europee di produzione, la qualità e sicurezza dei prodotti alimentari europei e le pratiche e la cultura alimentari in Europa), promuovere l’immagine dei prodotti europei aumentando il grado di conoscenza dei prodotti e dei simboli grafici europei.
a.2) Programmi multipli
Possono essere presentati da almeno due organizzazioni proponenti provenienti da due o più Stati membri, oppure a una o più organizzazioni dell’Unione
I programmi, semplici o multipli, sono attuati per un periodo minimo di un anno a un periodo massimo di tre. Le organizzazioni proponenti per questi programmi devono essere rappresentative del prodotto interessato: tale rappresentatività viene valutata sulla base di diversi parametri fra i quali la percentuale di produttori rappresentati e il valore o il volume dei prodotti commercializzati (in entrambi i casi, superiore al 50%). Una stessa organizzazione non può ricevere sostegno per programmi relativi a uno stesso prodotto/regime su uno stesso mercato per più di due volte consecutive.
b) Azioni su iniziativa della Commissione
- Azioni di informazione, tra cui campagne, in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
Tali azioni possono assumere la forma di missioni di alto livello, partecipazione a fiere commerciali ed esposizioni di livello internazionale, con padiglioni o iniziative destinati a valorizzare l'immagine dei prodotti dell'UE.
- Servizi di sostegno tecnico destinati ai potenziali proponenti, finalizzati a:
* favorire la conoscenza dei diversi mercati, tra l'altro attraverso visite commerciali esplorative;
* mantenere una rete professionale dinamica nell'ambito della politica di informazione e di promozione, anche fornendo consulenza al settore riguardo alla minaccia rappresentata dai prodotti di imitazione e contraffatti nei paesi terzi;
* migliorare la conoscenza delle norme dell'UE relative all'elaborazione e all'attuazione dei programmi.
Possono essere oggetto di promozione:
- i prodotti compresi nell’Allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (si veda file allegato), escluso il tabacco;
- i prodotti contenuti nell’Allegato I al regolamento istitutivo delle azioni di informazione (allegato I del regolamento);
- le bevande spiritose a indicazione geografica protetta (ex regolamento 110/2008).
Queste categorie possono essere integrate dalla Commissione attraverso l’adozione di atti delegati.
Le azioni di informazione possono riguardare:
1. i regimi di qualità (stabiliti dai regolamenti 1151/2012, 110/2008; 1308/2013 – art. 93)
2. il metodo di produzione biologica (definito dal regolamento 834/2007)
3. il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultra-periferiche (di cui al regolamento 228/2013 – art. 21);
4. i regimi di qualità di cui al regolamento 1305/2013, art. 16, par 1, lettere b) e c)
Eccezione: relativamente al vino, le azioni di informazione e di promozione possono riguardare solo il vino recante denominazione di origine o indicazione geografica protetta nonché il vino con indicazione della varietà di uva da vino; nel caso di programmi semplici, nel programma devono rientrare anche altri prodotti, non solo il vino;
Per le bevande spiritose, per il vino e per la birra, le azioni destinate al mercato interno devono limitarsi a informare i consumatori sui regimi e sul consumo responsabile di tali bevande.
I prodotti della pesca e dell'acquacoltura (compresi nell'allegato I del regolamento 1379/2013 possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione soltanto se nel programma.
Le azioni in generale non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali, ma esiste la possibilità che i marchi commerciali siano visibili durante dimostrazioni e degustazioni di prodotti e sul materiale informativo e promozionale (e nel rispetto del principio di non discriminazione che si concretizza nella parità di trattamento e di accesso per tutti i marchi delle organizzazioni proponenti e la parità di trattamento per gli Stati membri).
Ed inoltre le azioni non devono essere improntate in funzione dell’origine e non possono essere destinate a incentivare il consumo di un prodotto solo in virtù della sua provenienza, ma è possibile che l’origine dei prodotti figuri sul materiale informativo e promozionale, come integrazione del messaggio principale (tale indicazione deve limitarsi al materiale visivo e non può essere presente nel materiale audio).
Chi può partecipare
a. organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui ai regolamenti 1308/2013 (art. 157) e 1151/2012 (art. 3, punto 2) purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest'ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;
b. organizzazioni professionali o interprofessionali dell'UE rappresentative del settore interessato o dei settori interessati a livello di Unione;
c. organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui al regolamento 1308/2013 ( artt. 152 e 156 ) e che sono state riconosciute da uno Stato membro;
d. organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito (devono essere legalmente costituiti due anni prima del bando al quale intendono candidarsi).
Con atti delegati la Commissione potrà definire condizioni specifiche alle quali ciascuna organizzazione/gruppo/organismo potrà presentare un programma.
Entità del finanziamento
Programmi semplici
- nel mercato interno: il contributo comunitario può coprire fino al 70% delle spese ammissibili;
- nei Paesi terzi: il contributo comunitario può coprire fino all’80% delle spese ammissibili.
In caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici le percentuali sono portate all’85%
Per le organizzazioni proponenti stabilite in Stati membri che a partire dal 1° gennaio 2014 ricevono assistenza conformemente agli articoli 136 e 143 del Trattato sul funzionamento dell’UE, le percentuali suddette sono elevate rispettivamente al 75%, 85% e 90%.
La Commissione potrà adottare atti delegati che stabiliscono le condizioni di ammissibilità di alcuni costi di progetto.
Programmi multipli
Il contributo comunitario può coprire fino all’80% delle spese ammissibili
In caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici tale percentuale è portata all’85%.
Per le organizzazioni proponenti stabilite in Stati membri che a partire dal 1° gennaio 2014 ricevono assistenza conformemente agli articoli 136 e 143 del Trattato sul funzionamento dell’UE, le percentuali suddette sono elevate rispettivamente all’85% e 90%.
Le risorse assegnata annualmente al programma provengono dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia)
Come accedere al finanziamento
Per l’esecuzione del programma la Commissione adotta ogni anno un programma di lavoro che stabilisce: obiettivi operativi, priorità operative, risultati attesi, stanziamenti. Sulla base del programma di lavoro annuale la Commissione pubblica poi gli inviti a presentare proposte per i programmi semplici e per i programmi multipli,
Per l’esecuzione dei programmi, semplici e multipli, l’organismo al quale è stato approvata la proposta progettuale, seleziona gli organismi di esecuzione attraverso una procedura che di gara (è possibile che il proponente esegua esso stesso alcune parti del programma, a condizione che i suoi costi siano pari a quelli di mercato e che possieda un'esperienza di almeno tre anni nell'attuazione di azioni di informazione e promozione). La Commissione potrà adottare atti di esecuzione per disciplinare la procedura di gara per la selezione degli organismi esecutori e le condizioni da rispettare per l’attuazione in proprio da parte del proponente.
Agli Stati membri spetta il controllo della corretta esecuzione dei programmi semplici sul loro territorio.
Aree Geografiche
Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.