• Tipo News
    LEGISLAZIONE
  • Fonte
    Gazzetta Ufficiale UE
  • Del

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Il Regolamento istituisce e disciplina il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, di fatto lo strumento chiave di Next Generation EU, che dovrà aiutare l'UE a uscire dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19 e a costruire un’Europa più resiliente, verde e digitale.

Lo strumento è destinato a supportare riforme e investimenti che si concentrano su sei pilastri di priorità europea:
- transizione verde;
- trasformazione digitale;
- crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, comprendente coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, un mercato interno ben funzionante con PMI forti;
- coesione sociale e territoriale;
- salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta e preparazione alle crisi;
- politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.

Il Dispositivo ha una dotazione complessiva di 672,5 miliardi di €, di cui 312,5 miliardi in forma di sovvenzioni e 360 miliardi in forma di prestiti.

Le sovvenzioni vengono assegnate agli Stati membri sulla base di criteri di ripartizione predefiniti. La quota massima per ciascun Paese viene determinata - per il 70% dei grants a disposizione - in base alla popolazione, all’inverso del Pil pro capite e al tasso medio di disoccupazione negli ultimi 5 anni rispetto alla media UE nel 2015-2019. Per il restante 30% si tiene conto sempre della popolazione e dell’inverso del Pil pro capite, ma il criterio della disoccupazione è sostituito, in pari proporzioni, dal calo del PIL reale osservato nel 2020 e dal calo complessivo del PIL reale nel periodo 2020-2021 (basandosi, in via preliminare, sulle previsioni della Commissione per l’autunno 2020, da aggiornare entro il 30 giugno 2022 con dati effettivi).
Queste risorse devono essere rese disponibili entro la fine del 2023: il 70% dell’ammontare delle sovvenzioni, ovvero 218,75 miliardi di €, deve essere impegnato nel 2021-2022, il restante 30%, vale a dire 93, 75 miliardi di €, nel 2023. L’utilizzo dei fondi (pagamenti effettivi) potrà protrarsi fino al 2026.
Circa i prestiti, il Regolamento UE stabilisce, invece, che l’importo massimo che può essere erogato per Paese non potrà superare il 6,8% del suo RNL nel 2019. I prestiti potranno essere concessi agli Stati membri fino al 31 dicembre 2023, previa conclusione di un accordo di prestito con la Commissione UE e sulla base di una richiesta debitamente motivata da parte dello Stato membro interessato. La richiesta di prestito deve infatti essere giustificata da fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dello Stato membro e da un costo più elevato del Piano rispetto al contributo massimo che può essere assegnato al Paese come sovvenzione.

Per beneficiare delle risorse del Dispositivo, gli Stati membri devono presentare un proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che definisce il programma nazionale di riforme e investimenti pubblici da realizzare nei sei pilastri di priorità europea, in coerenza con le raccomandazioni specifiche per Paese dettate dall'UE nell'ambito del Semestre europeo (cicli 2019 e 2020). Si richiede, in particolare, che almeno il 37% della spesa per gli investimenti e le riforme prevista in ciascun Piano nazionale venga destinato al conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE (transizione verde), mentre almeno il 20% dovrà riguardare la transizione digitale. Gli Stati membri dovranno anche garantire che le misure previste rispettino il principio "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali dell’UE, ai sensi dell’art. 17 Regolamento UE sulla Tassonomia (che ha definito il concetto di attività sostenibile dal punto di vista ambientale).

Il Piano può includere misure avviate a partire dal 1° febbraio 2020 e tutti gli interventi previsti dovranno essere completati entro il 31 agosto 2026.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 aprile 2021 per presentare i loro PNRR alla Commissione europea, ma già a partire dal 15 ottobre 2020 hanno potuto cominciare a presentare progetti preliminari di Piani. La Commissione UE ha mantenuto un dialogo costante con gli Stati membri sulla preparazione dei Piani e ha anche predisposto orientamenti e un modello standard per aiutare i Paesi in questo compito (la versione aggiornata degli orientamenti è stata pubblicata a gennaio 2021, dopo quella di settembre 2020: SWD(2021) 12/1; SWD(2021) 12/2).

Nella preparazione dei Piani gli Stati membri possono inoltre richiedere assistenza nell’ambito dello Strumento di sostegno tecnico, istituito dal Regolamento (UE) 2021/240, che ha l’obiettivo di assistere le Autorità nazionali nella preparazione, modifica, attuazione e revisione dei Piani.

Ciascun Piano nazionale dovrà essere valutato dalla Commissione (entro 2 mesi dalla presentazione) e approvato dal Consiglio dell’UE a maggioranza qualificata (entro quattro settimane dalla proposta della Commissione). Se l’esito della valutazione è positivo, la decisione della Commissione stabilisce il contributo finanziario assegnato allo Stato membro, le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati, il calendario di attuazione, obiettivi e traguardi intermedi, finali e relativi indicatori.

Con l’approvazione dei Piani nazionali, gli Stati membri potranno già ottenere un prefinanziamento pari al 13% dell’importo delle sovvenzioni e dei prestiti previsti nel loro Piano. Il versamento del resto dei fondi sarà invece vincolato al “conseguimento soddisfacente” dei traguardi intermedi e finali concordati e indicati nel Piano. Ciascun Paese può presentare alla Commissione richieste di pagamento due volte l’anno (su base semestrale).

- Sito web dedicato al Dispositivo per la ripresa e la resilienza

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