- Tipo NewsREDAZIONALE
- FontePresidio ART-ER a Bruxelles
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Da sapere: il quadro delle nomine
Per approfondire i contenuti del Regolamento, la delegazione dell’Emilia-Romagna, come coordinamento delle Regioni e Province Autonome a Bruxelles, ha promosso il 24 luglio un seminario on-line con l’intervento di Luisa Samarelli, vicecapo unità della DG Ambiente che per conto della Commissione europea ha seguito la proposta e i negoziati sul regolamento. La video registrazione e la presentazione illustrata nell’incontro sono disponibili a questa pagina del sito Internet della delegazione.
Il 29 luglio, dopo un lungo e travagliato iter legislativo durato due anni, è stato pubblicato il Regolamento UE sul Ripristino della natura che è entrato in vigore a partire dal 18 agosto 2024.
La proposta di regolamento, che discende dalla Strategia europea per la biodiversità, era stata adottata dalla Commissione Europea nel giugno del 2022, ma ha rischiato più volte di arenarsi nel percorso con i co-legislatori. L’approccio generale del Consiglio UE è stato adottato un anno dopo con una esigua maggioranza qualificata, mentre la posizione del Parlamento Europeo è passata nella competente Commissione Ambiente con un voto di parità tra favorevoli e contrari.
L’accordo politico raggiunto a fine 2023 nei triloghi tra le tre istituzioni è rimasto poi per mesi in sospeso per la mancata ratifica da parte del Consiglio UE. Solo nel giugno di quest’anno, nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri dell’ambiente presieduta dalla Presidenza Belga, si è riusciti a sbloccare l’impasse.
Dal punto di vista dei contenuti, il regolamento stabilisce degli obiettivi di ripristino e di qualità per ecosistemi ed habitat, sia terrestri che marini, che gli Stati Membri devono raggiungere tra il 2030 e il 2050 attraverso la predisposizione dei Piani Nazionali di Ripristino (PNR). Gli Stati hanno 24 mesi di tempo dall’entrata in vigore del regolamento per redigere e inviare alla Commissione i propri PNR. La Commissione si prenderà 6 mesi per formulare le osservazioni e gli Stati avranno altri 6 mesi per recepirle e notificare la versione finale del Piano. In tutto serviranno quindi 36 mesi prima che i PNR diventino operativi, indicativamente nell’agosto 2027.
L’obiettivo generale del regolamento è che gli Stati membri mettano in pratica misure di ripristino a superficie che coprano a livello UE, entro il 2030, almeno il 20% delle zone terrestri e marine rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Sono poi stabiliti una serie di obiettivi e obblighi di ripristino per specifici ecosistemi ed habitat, misurati in alcuni casi sulla base delle azioni attivate (effort based) e in altri in termini di risultati (output based).
Ecosistemi ed habitat terrestri, marini, costieri e di acqua dolce
Per una lunga lista di habitat naturali e semi-naturali sensibili, elencati negli allegati, il regolamento stabilisce una serie di target valutati sulla base delle misure messe in atto per riportare in buono stato qualitativo e quantitativo le parti degli habitat deteriorate, così come individuate nei PNR. Tali misure di ripristino devono essere attuate su almeno il 30% della superficie degli habitat deteriorati entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050 (con possibilità di deroga all’80%).
Gli Stati devono altresì mettere in campo misure per ricreare gli habitat laddove sono stati persi, con l’obiettivo di raggiungere la superficie di riferimento favorevole, ovvero la superficie minima definita dai PNR necessaria per garantire la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle specie che ospita. Queste misure dovranno riguardare una percentuale crescente della superficie aggiuntiva necessaria con questa progressione: 30% al 2030; 60% al 2040; 100% al 2050 (possibilità di deroga al 90%).
Per gli habitat delle specie della rete Natura 2000, individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE (direttiva Habitat) e 2009/147/CE (direttiva “uccelli”), gli Stati sono chiamati a migliorare la qualità, la quantità e la connettività di questi habitat fino a raggiungere valori “sufficienti”.
Gli Stati devono inoltre mettere in atto le misure necessarie a prevenire il deterioramento significativo di zone ed habitat che sono o hanno già raggiunto il buono stato. Sono previste esenzioni per cause di forza maggiore, compresi i disastri naturali, le trasformazioni inevitabili dovute ai cambiamenti climatici e i piani od interventi di pubblico interesse per cui non sono possibili alternative a minore impatto. Tra questi interventi rientrano gli impianti e le reti per le fonti di energia rinnovabile e gli usi militari di difesa.
Al di fuori di questi habitat, sono previsti interventi aggiuntivi di ripristino per altre tipologie di ecosistemi, e in particolare:
Ecosistemi urbani
Gli Stati dovranno mappare le aree urbane per conseguire i seguenti obiettivi:
- Garantire, tra l’anno di entrata in vigore del regolamento e il 2030, che non vi sia a scala nazionale alcuna perdita netta di spazi verdi urbani e di copertura arborea;
- Dal 2031 garantire un trend crescente della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani fino al raggiungimento di un livello soddisfacente, così come individuato dal PNR;
- Dal 2031 garantire, in ogni area urbana mappata, un trend crescente della copertura arborea fino al raggiungimento di un livello soddisfacente, come individuato nel PNR.
Connettività naturale dei fiumi e delle piane alluvionali
I PNR dovranno contenere un inventario delle barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali e individuare quali rimuovere al fine di contribuire all’obiettivo UE di ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030. Gli Stati dovranno integrare l’eliminazione delle barriere con le misure necessarie per ripristinare le funzioni naturali delle piane alluvionali e ne garantiranno il mantenimento.
Popolazioni di impollinatori
Gli Stati, attraverso specifiche misure, dovranno invertire il declino della popolazione e della diversità degli impollinatori entro il 2030 e successivamente conseguire una tendenza all’aumento fino al raggiungimento di un livello soddisfacente. Le modalità di monitoraggio saranno definite dalla CE con specifico atto delegato.
Ecosistemi agricoli
Gli Stati dovranno migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli tenendo conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze socio-economiche delle zone rurali e della necessità di garantire la produzione agricola. A questo scopo metteranno in atto misure volte a conseguire una tendenza all'aumento a livello nazionale, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente, per almeno due dei tre indicatori seguenti:
a) indice delle farfalle comuni;
b) stock di carbonio organico nei terreni coltivati;
c) percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità;
Gli Stati dovranno poi attuare misure di ripristino per assicurare che a livello nazionale l’indice di avifauna comune in habitat agricolo, fatto 100 a un anno dall’entrata in vigore del regolamento, raggiunga, per i paesi storicamente più depauperati come l’Italia, il valore di 110 nel 2030, 120 nel 2040 e 130 nel 2050.
Ecosistemi forestali
Per migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali, gli Stati dovranno mettere in atto misure di ripristino per conseguire una tendenza all’aumento a livello nazionale, fino ad un livello soddisfacente, dell’indice di avifauna comune in habitat forestale e di almeno 6 tra 7 indicatori di qualità forestale. Il mancato raggiungimento degli obiettivi può essere giustificato da cause di forza maggiore, come incendi e catastrofi naturali, e da trasformazioni inevitabili degli habitat causate dai cambiamenti climatici.
Gli Stati dovranno inoltre contribuire all'impegno UE di piantare almeno tre miliardi di alberi entro il 2030.
A cura del Presidio ART-ER a Bruxelles - Delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l’UE
La Delegazione presso l’UE è la struttura di collegamento della Regione Emilia-Romagna con Istituzioni, organi, Agenzie UE e con gli stakeholder europei. E' parte della Direzione Generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna e opera tra Bruxelles, Bologna e Parma, svolgendo un'attività strategica negli ambiti UE di interesse regionale e promuovendo l'intero sistema Emilia-Romagna a livello europeo. Visita il sito web della Delegazione.













